SVIL

Art. 29

Data aggiornamento: 09/07/2026

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Sono pubblicati, inoltre:

  • I dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata;
  • Il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 29 nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali.

Il contenuto dello schema si differenzia in base al soggetto interessato:

  • Pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria
  • Pubbliche amministrazioni e società in contabilità economico patrimoniale
  • Ordini e collegi professionali
  • Enti e società privati con regimi semplificati

Lo schema si applica ai soggetti che non trasmettono i propri dati sui bilanci alla Banca Dati BDAP e quindi non possono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 29 pubblicando nella sezione AT il collegamento al predetto sito internet (art. 8, co. 3, d.l. 19/2026 convertito in L. 50/2026).


Pubblicazione dei dati

Modalità di pubblicazione, esposizione ed aggiornamento del file

Le amministrazioni pubblicano lo schema nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello Bilanci

La struttura dell'URL consigliata è la seguente:

- Ambito soggettivo
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-as-YYYYMMDD-YYYYMMDD.ext

- Bilancio preventivo (PA)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-PA-prev-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Bilancio consuntivo (PA)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-PA-cons-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Budget (PA)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-PA-budget-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Bilancio preventivo (ORDINI)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-ORDINI-prev-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Bilancio consuntivo (ORDINI)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-ORDINI-cons-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Budget (ENTI)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-ENTI-budget-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext
- Bilancio consuntivo (ENTI)
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.29-ENTI-cons-YYYYMMDD-YYYYMMDD.v1.0.ext

Dove:

  • YYYYMMDD indicano nell'ordine la data di prima pubblicazione e la data di ultima modifica del file;
  • ext specifica il formato adottato per la pubblicazione dello schema (da sostituire con csv, json, xml o pdf).

Allegati

Esempi di file scaricabili distinti per formato