Art. 35

Data aggiornamento: 15/05/2026

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  • una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  • l'unitĂ  organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  • l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchĂ©, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  • per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchĂ© gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalitĂ  di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  • le modalitĂ  con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  • il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  • i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
  • gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  • il link di accesso al servizio on line, ove sia giĂ  disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  • le modalitĂ  per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  • il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchĂ© le modalitĂ  per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Sono pubblicati, inoltre:

  • i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivitĂ  volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 35 nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali.

Ambito soggettivo di applicazione:

  • Pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 e alle AutoritĂ  amministrative indipendenti – Rif. Pubbliche amministrazioni
  • Enti pubblici economici, societĂ  in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013) per i procedimenti relativi all'attivitĂ  amministrativa – Rif. SocietĂ  ed Enti
  • Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013 per i procedimenti relativi all’attivitĂ  amministrativa – Rif. Enti di diritto privato

Pubblicazione dei dati

ModalitĂ  di pubblicazione, esposizione ed aggiornamento del file

Le amministrazioni pubblicano lo schema nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello AttivitĂ  e procedimenti, sotto-sezioni di secondo livello Tipologie di procedimenti

La struttura degli URL, in base alla tipologia di documento previsto dall'obbligo, è la seguente:

- Dati sui procedimenti
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.35-proc-YYYY-YYYYMMDD.ext
- Recapiti uffici
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.35-uff-YYYY-YYYYMMDD.ext
- Ufficio presentazione istanze
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.35-uff-istanze-YYYY-YYYYMMDD.ext
- Titolare potere sostitutivo
https://trasparenza.ente.it/<alberatura>/art.35-uff-sost-YYYY-YYYYMMDD.ext

Dove:

  • YYYY indica l'annualitĂ  di riferimento dei dati pubblicati;
  • YYYYMMDD indica la data di pubblicazione o ultima modifica;
  • ext specifica il formato adottato per la pubblicazione dello schema (da sostituire con csv, json, xml o pdf).

Allegati

Esempi di file scaricabili distinti per formato